Professione Criminologo: certificazione UNI non costituisce “riconoscimento”
Pubblicato da ANCRIM Settore Comunicazione in Comunicati · 24 Maggio 2019
Corsico (Milano) - Segreteria Generale, 24 maggio 2019
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, a seguito di richieste di chiarimento pervenute dagli iscritti e dagli aspiranti tali in attesa di conseguire i requisiti per l’ammissione, chiarisce nuovamente che, l’esercizio della professione di Criminologo, in tutte le sue declinazioni (investigativo, forense e per la sicurezza), non necessita di alcuna certificazione UNI.
La professione del Criminologo è inquadrata, dal punto di vista legislativo, nell’ambito delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e l’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, oltre ad essere la maggiore associazione di categoria a livello nazionale, rispettando gli standard previsti dalla legge in argomento è iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico il quale vigila sul mantenimento dei predetti standard a garanzia dell’utenza. Pertanto, con il benestare dei preposti Uffici ministeriali, l’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti rilascia ai propri iscritti Criminologi (e Criminalisti) l’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.
Gli iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti in possesso delle competenze tecniche e dei requisiti fissati da ogni tribunale, vengono puntualmente ammessi agli albi dei consulenti tecnici d’ufficio o dei periti del giudice e i dirigenti dell’Associazione partecipano alle commissioni di valutazione istituite presso i tribunali in occasione delle nuove nomine di CTU e periti. Nessuna certificazione UNI, lo si ribadisce, è richiesta per l’ammissione agli albi in questione né per esercitare in ambito privato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale